Una nuova strategia, comune a tutta l’Unione Europea, per aumentare le “prestazioni ambientali” dei complessi industriali soggetti ad autorizzazione
I principi generali alla base dell'IPPC sono i seguenti:
prevenire l’inquinamento utilizzando le migliori tecniche disponibili;
evitare fenomeni di inquinamento significativi;
evitare la produzione di rifiuti o, ove ciò non sia possibile, favorirne il recupero o l’eliminazione;
favorire un utilizzo efficace dell’energia;
organizzare il monitoraggio in modo integrato;
prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
favorire un adeguato ripristino del sito al momento della cessazione definitiva dell’attività.
Rientrano nel D.Lgs. 59/05 gli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg) o
c) 750 posti scrofe.
Che cos’è?
E’ il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che lo stesso sia conforme ai requisiti del D.Lgs.59/05. Essa sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale.
Quali sono i principi generali di cui deve tener conto?
L'Autorità competente nel determinare le condizioni per il rilascio dell'A.I.A. tiene conto dei seguenti principi generali:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti; in caso contrario i rifiuti devono essere recuperati o, se ciò non è economicamente o tecnicamente possibile, devono essere eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente;
l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell’attività e il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale
Quali sono le sanzioni a cui può incorrere il gestore?
Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 2.500 a € 26.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la sola pena dell'ammenda da € 5.000 a € 26.000 nei confronti di colui che pur essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le prescrizioni o quelle imposte dall'autorità competente.
Chiunque esercita una delle attività di cui all'allegato I del D.Lgs.59/05 dopo l'ordine di chiusura dell'impianto è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da € 5.000 a € 52.000.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 52.000 il gestore che omette di trasmettere all'Autorità competente la comunicazione relativa all' attuazione delle prescrizioni.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 11.000 il gestore che omette di comunicare all'Autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni.
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 26.000 il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall'Autorità competente, la documentazione integrativa richiesta dalla stessa al fine dello svolgimento dell'istruttoria.
Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli impianti di competenza statale e dall'Autorità competente per gli altri. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata dei bilanci delle Autorità competenti. Per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del decreto, dalla data di rilascio dell'AIA, non si applicano le sanzioni, previste da norme di settore, relative a fattispecie oggetto del presente articolo.
La delibera della giunta Regionale 668 del 20 marzo 07 prevede la scadenza al 31.05.07 per la presentazione della comunicazione ridotta (essenzialmente l'anagrafica aziendale). Per il resto della comunicazione sembra che la scadenza del 30.10.07 sia non effettiva ma che la Regione comunichi all'allevatore nuova modulistica e nuova scadenza.
La
Deliberazione
della Giunta
Conseguenza, per le aziende che hanno fatto la comunicazione semplificata in scadenza 31.05.07 si procede come previsto con il rilievo dati per concludere la pratica (con meno fretta, invece della scadenza al 31.ott 07 è spostata al 31.01.08)
per le aziende che la devono ancora fare si prega di iniziare l'iter vista la mole di dati da cercare.
L'Ufficio Unita’ Complessa
Tutela Atmosfera
Presso Segreteria Regionale Ambiente e Territorio
Calle Priuli, 99- Cannaregio 30121 Venezia
La Regione Veneto ha istituito un sito aggiornato:
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/Atmosfera/IPPC+o+AIA.htm
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici -Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Via Giulia 75/1 – 34126 Trieste telefono: 040 3774149
http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=270
http://www.arpa.fvg.it/index.php?id=472
Si assiste l'allevatore alla redazione della domanda di rilascio dell'A.I.A. per la Regione Veneto e Friuli Venezia Giulia
Per ulteriori info e contatti
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Ambiente/IPPC+-+AIA.htm
Nazionale
dgl_372_del_99_Vecchie_lineee_guida_allevamenti
DLGS_18_02_2005_n_59_recepimento_nazionale_dir_ippc
DLGS_18_02_2005_n_59_recepimento_nazionale_dir_ippc_2
DM_31.01.05_sulla_emanazione_linne_guida
circolareInterpretativa13072004
DPR_203-88_emisisoni_in_atmosfera
Tariffario spese istruttoria:
DM_nazinale_11166_dmamb24apr08
DM_nazinale_11166_dmamb24apr08_formato_ok
Regione Veneto
23-04-09-primario_agraomb_lg-aia_All A
23-04-09-primario_agroamb_lg-aia_ DGR
Allegato A1 DGR 1105 28 aprile 2009
Allegato A2 DGR 1105 28 aprile 2009
Allegato A3 DGR 1105 28 aprile 2009
Allegato A DGR 1105 28 aprile 2009
Allegato B DGR 1105 28 aprile 2009
DGR_regione_veneto_07-08-07 proroga 31.01.08
guida_alla_compilazione_Regione_Veneto_2008
Regione_Veneto_DGR_2003.07_n_668_PROROGA_AL_30.10.07
Regione_Veneto_DGR_n_1450_del_22.05.07
Regione_Veneto_n_2493_del_07.08.07 _scadenza
Tariffario spese istruttoria:
519_09_AMB_VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI_ALL_A
1519_09_AMB_VERSAMENTO ONERI ISTRUTTORI_DGR
Regione Friuli
Friuli_Venezia_Giulia_decrDCALPservTutela372-2006
Tariffario spese istruttoria:
bur_23_del_10.06.09 vedi pag 38
Friuli_Venezia_Giulia_decrDCALPservTutela372-2006