ANAGRAFE SUINA

 

L'ORDINANZA MINISTERIALE

Nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 giugno è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale del 12 aprile 2008 recante "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni". La norma ha lo scopo di intensificare i controlli per prevenire la diffusione di zoonosi sul territorio nazionale e di rendere operativa la Banca Dati Nazionale (BDN) dell'Anagrafe dei suini.

 

LA BANCA DATI NAZIONALE

La banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è stata istituita dal Ministero della Salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Teramo

 

ALCUNE DEFINIZIONI

o animale: qualsiasi animale della famiglia suida e, esclusi i suini selvatici; 

o proprietario dell'allevamento: qualsiasi persona fisica o giuridica proprietaria degli animali presenti in allevamento; ciascun proprietario viene univocamente identificato dal suo codice fiscale; 

o detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato, nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche il detentore e' individuato con il proprio codice fiscale. 

o allevamento da ingrasso familiare: allevamento da ingrasso che detiene fino ad un massimo di quattro suini in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimenta animali verso altri allevamenti;

 

REGISTRAZIONE DELLE AZIENDE E DEGLI ALLEVAMENTI

OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: 

a) richiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso ASL competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività; 

b) comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

 

OBBLIGHI DELL'ALLEVATORE

Il detentore di animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: 

a) richiedere la registrazione dell'azienda e degli allevamenti in cui sono detenuti animali presso ASL competente per territorio, entro venti giorni dall'inizio dell'attività; 

b) comunicare al servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ogni variazione dei dati anagrafici, compresa la cessazione dell'attività di ciascun allevamento entro sette giorni dal verificarsi dell'evento.

 

OBBLIGHI DELL'ASL

Il servizio veterinario dell'ASL competente per territorio ha l'obbligo di: 

a) attribuire un codice d'identificazione aziendale a ciascuna azienda, ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo; 

b) registrare le aziende in BDN (ad esclusione di quelle che detengono un solo suino per auto-consumo) unitamente ai dati anagrafici, strutturali e sanitari, entro cinque giorni lavorativi a partire dall'attribuzione del codice di identificazione aziendale; 

c) registrare, esclusivamente in archivi locali, le aziende che detengono un solo suino per auto-consumo; d) effettuare i controlli in loco per la verifica del sistema di identificazione e registrazione dei suini

 

IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: a) identificare gli animali nati in azienda, b) garantire l'identificabilità degli animali e provvedere a ripristinare correttamente il codice identificativo originario presente sull'animale, qualora sia divenuto parzialmente o totalmente illeggibile; c) riportare correttamente, in caso di movimentazione, gli identificativi dei capi sul modello IV

 

REGISTRO DI CARICO SCARICO E REGISTRAZIONI IN BDN

Il detentore degli animali, in solido con il proprietario degli stessi, ha l'obbligo di: 

a) dotarsi di un registro aziendale di carico e scarico e tenerlo debitamente aggiornato;

 b) registrare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento sul registro di carico e scarico, entro 3 giorni dall'evento; 

c) comunicare alla BDN entro sette giorni, direttamente o conferendo delega specifica ai servizi veterinari o ad altri soggetti delegati, i dati relativi alle movimentazioni. I delegati assicurano la registrazione in BDN entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione; 

d) comunicare alla BDN, direttamente o conferendo delega specifica ai Servizi veterinari o ad altri soggetti delegati, i dati relativi alla consistenza del proprio allevamento rilevata almeno una volta all'anno;

 

DATI DA REGISTRARE IN BDN DAL DETENTORE O DAL DELEGATO

Entro sette giorni: -Il numero di animali movimentati in entrata e/o in uscita -i codici della struttura di partenza e di destinazione (compreso il macello) -la causale della movimentazione -le date di arrivo e/o di partenza -il numero del documento di accompagnamento/Certificato sanitario

Una volta all'anno : -consistenza totale trascritta sul registro aziendale dei suini presenti con età >70gg -Numero di riproduttori, se presenti, specificando il numero di verri, scrofe e scrofette (dal primo intervento fecondativo)

 

MOVIMENTAZIONE DEI SUINI (MOD 4) Schema valido per gli allevatori in Veneto

 

È scaricabile in coda la versione stampabile

 

ACCREDITAMENTO AZIENDALE

Accreditamento MVS (oggi): 

o Gli allevamenti da riproduzione sono tutti accreditati 

o Gli allevamenti da carne sono accreditati di ufficio se i suinetti provengono da scrofaie accreditate

 

Accreditamento MVS (domani): 

o Gli allevamenti da riproduzione saranno controllati due volte all'anno 

o Gli allevamenti da carne con numero di capi superiore a quattro saranno controllati due volte all'anno

 

Accreditamento Aujezsky: 

o Il controllo viene fatto ogni quattro mesi su 57 animali (costo a carico dell'allevatore di circa 500€)

o NB:Lo stato di accreditamento dell'azienda deve essere registrato in BDN dell'anagrafe suina e deve essere mantenuto aggiornato

 

DECORRENZA

La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (17.06.08) ed ha validita' fino al 31 dicembre 2010

PER ADERIRE AL SERVIZIO ANAGRAFE SUINA DELL'APA DI TREVISO

Occorre sottoscrivere delega a favore di APA, qualora delegata l'APA si impegna a: -registrare i movimenti in BDN comunicati via fax dall'allevatore (Mod. 4) entro 5 giorni lavorativi -registrare una volta all'anno la consistenza degli allevamenti comunicata via fax dall'allevatore

IN CONCLUSIONE

L'ufficio anagrafe suina dell'APA di Treviso inizierà ad operare da settembre 2008. Per aderire al servizio anagrafe occorre delegare l'APA I documenti necessari per la registrazione in BDN dovranno essere trasmessi via fax al numero 0422 312 991 Relativamente ai costi di questo servizio il C.A. dell'APA ha deliberato che per il primo anno sia gratuito

 

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