Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 (BUR n. 42/1986)

DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE.

Art. 1 - (Finalità della legge).

La Regione del Veneto, con la presente legge, al fine di favorire l’incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico, disciplina organicamente le funzioni in materia di riproduzione animale a essa trasferite in forza del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese quelle finora esercitate dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Sono fatte salve, per quanto non esplicitamente contemplato negli articoli seguenti, le funzioni già attribuite alle Unità socio - sanitarie locali (U.S.S.L.) ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 31 maggio 1980, n. 77.

 

Titolo I
Riproduzione bovina

Art. 2 - (Abilitazione dei riproduttori maschi)

Per essere adibiti alla riproduzione, i bovini maschi devono essere iscritti nei libri genealogici di cui allo articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 126. Chiunque intenda adibire un bovino maschio alla riproduzione per ottenere la prescritta abilitazione deve presentare apposita domanda all’Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) certificato di iscrizione al Libro Genealogico Nazionale;
2) certificato, rilasciato dall’Autorità sanitaria competente e attestante l’appartenenza a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e da brucellosi.
Qualora trattisi di un riproduttore di nuovo acquisto esso deve essere scortato dall’apposito certificato, dal quale deve fra l’altro risultare che il riproduttore è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova sierologica nei confronti della leucosi bovina enzootica, da non oltre 30 giorni.
Nell’abilitazione di cui al primo comma, che ha validità annuale ed è rilasciata gratuitamente, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, in conformità alle direttive emanate dalla Commissione tecnica regionale per la zootecnia di cui all’articolo 21 della presente legge, determina:
1) la razza delle bovine alla cui fecondazione può essere adibito il toro;
2) le prescrizioni per l’impiego del toro da destinare allo incrocio industriale.

Art. 3 -(Allevamento di maschi interi)

E' consentito l'allevamento di bovini maschi interi per la produzione della carne senza alcun obbligo di denuncia o marcatura inerente la vigilanza sulla riproduzione; gli stessi non possono essere utilizzati per la riproduzione naturale.

Art. 4 -(Certificazione degli atti fecondativi)

Gli atti fecondativi devono essere documentati con attestazione scritta da parte del possessore del toro riproduttore, redatta su appositi moduli forniti, tramite i centri operativi di fecondazione animale, dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura.
Il possessore del toro è tenuto ad esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle arrestazioni rilasciate.
Il possessore di bovine gravide o di bovine che si siano sgravate da non più di tre mesi è tenuto a esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie delle attestazioni relative agli atti fecondativi.
Tutte le attestazioni sono predisposte in conformità a modelli approvati dalla Commissione di cui all’articolo 21 della presente legge, distribuite dai centri operativi provinciali di fecondazione animale.

Art. 5 - (Stazione di monta pubblica)

L’istituzione e l’attivazione delle stazioni di monta pubblica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio, previo parere dell’Unità socio - sanitaria locale che accerta l’idoneità degli impianti e delle attrezzature impiegate, a norma delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
L’autorizzazione ha validità di tre anni, alla scadenza dei quali può essere rinnovata, previo parere dell’Unità socio - sanitaria locale.
L’autorizzazione è revocata dall’Ispettorato provinciale dell’agricoltura nel caso siano riscontrate, a carico del tenutario della stazione, reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente legge.
Contro il provvedimento di revoca l’interessato può ricorrere al Presidente della Giunta regionale entro 50 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
I riproduttori abilitati devono essere sempre identificabili e devono funzionare esclusivamente nella stazione di monta pubblica per la quale hanno ottenuto la abilitazione.
E' vietata la detenzione nella stazione di monta di altri bovini maschi interi non abilitati.