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Legge regionale 28 agosto 1986, n. 44
(BUR n. 42/1986)
DISCIPLINA DELLA RIPRODUZIONE ANIMALE.
Art. 1 -
(Finalità della legge).
La Regione del Veneto, con la presente legge, al
fine di favorire l’incremento e il miglioramento del
patrimonio zootecnico, disciplina organicamente le
funzioni in materia di riproduzione animale a essa
trasferite in forza del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, ivi comprese quelle finora esercitate dalle
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura. Sono fatte salve, per quanto non
esplicitamente contemplato negli articoli seguenti,
le funzioni già attribuite alle Unità socio -
sanitarie locali (U.S.S.L.) ai sensi della legge 23
dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 31
maggio 1980, n. 77.
Titolo I
Riproduzione bovina
Art. 2 -
(Abilitazione dei riproduttori maschi)
Per essere adibiti alla
riproduzione, i bovini maschi devono essere iscritti
nei libri genealogici di cui allo articolo 2 della
legge 3 febbraio 1963, n. 126. Chiunque intenda
adibire un bovino maschio alla riproduzione per
ottenere la prescritta abilitazione deve presentare
apposita domanda all’Ispettorato provinciale
dell’agricoltura competente per territorio. La
domanda deve essere corredata dai seguenti
documenti:
1) certificato di iscrizione al Libro Genealogico
Nazionale;
2) certificato, rilasciato dall’Autorità sanitaria
competente e attestante l’appartenenza a un
allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e
da brucellosi.
Qualora trattisi di un riproduttore di nuovo
acquisto esso deve essere scortato dall’apposito
certificato, dal quale deve fra l’altro risultare
che il riproduttore è stato sottoposto, con esito
negativo, a una prova sierologica nei confronti
della leucosi bovina enzootica, da non oltre 30
giorni.
Nell’abilitazione di cui al primo comma, che ha
validità annuale ed è rilasciata gratuitamente,
l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura, in
conformità alle direttive emanate dalla Commissione
tecnica regionale per la zootecnia di cui
all’articolo 21 della presente legge, determina:
1) la razza delle bovine alla cui fecondazione può
essere adibito il toro;
2) le prescrizioni per l’impiego del toro da
destinare allo incrocio industriale.
Art. 3
-(Allevamento di maschi interi)
E' consentito l'allevamento di bovini maschi interi
per la produzione della carne senza alcun obbligo di
denuncia o marcatura inerente la vigilanza sulla
riproduzione; gli stessi non possono essere
utilizzati per la riproduzione naturale.
Art. 4
-(Certificazione degli atti fecondativi)
Gli atti fecondativi
devono essere documentati con attestazione scritta
da parte del possessore del toro riproduttore,
redatta su appositi moduli forniti, tramite i centri
operativi di fecondazione animale, dall’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura.
Il possessore del toro è tenuto ad esibire, a
richiesta degli addetti alla vigilanza, le copie
delle arrestazioni rilasciate.
Il possessore di bovine gravide o di bovine che si
siano sgravate da non più di tre mesi è tenuto a
esibire a richiesta degli addetti alla vigilanza, le
copie delle attestazioni relative agli atti
fecondativi.
Tutte le attestazioni sono predisposte in conformità
a modelli approvati dalla Commissione di cui
all’articolo 21 della presente legge, distribuite
dai centri operativi provinciali di fecondazione
animale.
Art. 5 -
(Stazione di monta pubblica)
L’istituzione e
l’attivazione delle stazioni di monta pubblica è
soggetta ad autorizzazione rilasciata dallo
Ispettorato provinciale dell’agricoltura competente
per territorio, previo parere dell’Unità socio -
sanitaria locale che accerta l’idoneità degli
impianti e delle attrezzature impiegate, a norma
delle vigenti disposizioni di polizia veterinaria.
L’autorizzazione ha validità di tre anni, alla
scadenza dei quali può essere rinnovata, previo
parere dell’Unità socio - sanitaria locale.
L’autorizzazione è revocata dall’Ispettorato
provinciale dell’agricoltura nel caso siano
riscontrate, a carico del tenutario della stazione,
reiterate inadempienze agli obblighi derivanti dalla
presente legge.
Contro il provvedimento di revoca l’interessato può
ricorrere al Presidente della Giunta regionale entro
50 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
I riproduttori abilitati devono essere sempre
identificabili e devono funzionare esclusivamente
nella stazione di monta pubblica per la quale hanno
ottenuto la abilitazione.
E' vietata la detenzione nella stazione di monta di
altri bovini maschi interi non abilitati.
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